Successioni & Atti di Famiglia
Successioni
L'accettazione dell'eredità
L’accettazione con beneficio d’inventario si fa attraverso una dichiarazione, ricevuta dal notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, che viene inserita nel registro delle successioni, e che può essere resa prima o dopo l’inventario. Entro un mese dall’inserzione la dichiarazione deve essere trascritta nei registri immobiliari del luogo di apertura della successione.
A seconda che il chiamato all’eredità sia o meno nel possesso dei beni ereditari, si distinguono due situazioni:
- Il chiamato all’eredità, che sia nel possesso dei beni ereditari, deve fare l’inventario nel termine di tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o dalla notizia della devoluta successione. Il termine può essere prorogato di altri tre mesi. Se questo termine trascorre senza che sia stato compiuto l’inventario, il chiamato si considera erede puro e semplice.
- Il chiamato all’eredità, che non sia nel possesso dei beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettare con beneficio d’inventario finchè non sia prescritto il diritto di accettare l’eredità (10 anni). Da quando ha fatto la dichiarazione, ha tempo tre mesi per fare l’inventario; in mancanza si considera erede puro e semplice. Se invece abbia proceduto a fare l’inventario prima della dichiarazione, ha tempo 40 giorni dal compimento dello stesso per renderla; in mancanza perde il diritto di accettare l’eredità.
L’effetto dell’accettazione con beneficio d’inventario consiste nel tenere distinto il patrimonio dell’erede da quello del defunto; in particolar modo, l’erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari, e dei legati, che eccedano il valore dei beni a lui pervenuti.
Il Testamento Olografo
Il testamento olografo è un documento, in forma privata, con il quale il testatore, senza l’utilizzo di formule sacramentali, scrive a mano le sue ultime volontà disponendo dei propri beni a far data dalla sua morte, momento di apertura della successione.
Per essere valido deve rispettare tre requisiti e precisamente deve essere:
- scritto a mano dal testatore
- datato
- sottoscritto
Il testamento è nullo se viene scritto a macchina in quanto l’autografia è un requisito di validità perché consente di stabilire l’autenticità del documento.
Il testamento olografo può essere scritto su qualsiasi pezzo di carta di qualsiasi qualità, dimensione e colore; non è necessario che sia proprio carta, può essere stoffa, legno o altro materiale sufficientemente durevole.
Colui che riceve i beni del defunto prende il nome di erede universale, in quanto chiamato a succedere nell’universalità dei beni; gli eredi possono essere uno o più di uno.
In presenza di un testamento la successione si chiama testamentaria; con il testamento il testatore può disporre liberamente dei propri beni facendo salvi i diritti dei legittimari (coniuge, figli e ascendenti).
In mancanza di un testamento, quando il testatore non nomina un erede, si parla invece di successione legittima e l’eredità si devolve secondo regole indicate dalla legge sulla base del rapporto di parentela tra il defunto e gli eredi.
Il testamento olografo può essere conservato personalmente oppure consegnato in custodia a persona di fiducia.
Se da un lato presenta il vantaggio della comodità e della segretezza, poiché rimangono segreti sia il contenuto del testo sia il fatto del compimento dell’atto, dall’altro presenta alcuni svantaggi.
Il testamento olografo, infatti, può essere soppresso, alterato o smarrito e in alcuni casi potrebbe essere soggetto ad impugnazione da chi abbia interesse a dimostrare che si tratta di un testamento falso ovvero che il testatore era incapace di intendere o volere al momento della redazione della scheda testamentaria. Inoltre spesso, di fronte a testamenti olografi, si riscontrano difficoltà interpretative delle disposizioni testamentarie, non essendo redatto da un tecnico del diritto.
Il notaio è un professionista esperto nel diritto delle successioni e può fornire assistenza legale per la corretta redazione del testamento olografo e per la soluzione dei singoli casi. Può quindi essere opportuno rivolgersi al notaio per avere informazioni prima di redigere la scheda testamentaria al fine di avere certezza che il testamento abbia tutti i requisiti di validità e che le volontà testamentarie non siano contrarie alla legge.
In ogni caso, dopo la morte del testatore, chiunque vi abbia interesse (quindi non necessariamente l’erede), deve consegnare il testamento olografo ad un notaio per la sua pubblicazione.
Il Testamento Pubblico
Il testamento pubblico è un atto ricevuto da un notaio in presenza di due testimoni.
Il testatore dichiara innanzi al notaio e ai testimoni la sua volontà che verrà riportata testualmente nell’atto dal notaio stesso.
Il testamento pubblico dovrà:
- essere letto dal notaio in presenza dei testimoni;
- contenere anche l’indicazione del luogo, della data e dell’ora della sottoscrizione;
- essere sottoscritto dal testatore.
Se il testatore è impossibilitato a sottoscrivere il testamento, il notaio è chiamato ad adottare particolari formalità previste per legge. La dichiarazione di volontà orale del testatore comporta per il notaio la necessità di accertarne l’identità personale e la capacità di esprimere una valida volontà.
Il testamento pubblico offre dei vantaggi:
- massima sicurezza dal punto di vista dell’esattezza giuridica delle disposizioni in esso contenute;
- può essere disposto da tutti, anche da chi non sa o non può scrivere;
- è sottoposto all’accertamento della effettiva volontà del testatore.
Il notaio è una figura esperta del diritto delle successioni che può fornire informazioni utili sia sulle regole generali sia sui singoli casi concreti. Ad avvenuto decesso del testatore, previa registrazione del testamento pubblico, il notaio potrà fornire all’”erede nominato” e/o al legatario le specifiche inerenti alle regole ereditarie applicabili.
Il Testamento Segreto
Il testamento segreto può essere scritto dal testatore o da una terza persona.
Se scritto di pugno dal testatore, è sufficiente una sua firma in calce alle disposizioni testamentarie; se invece è scritto in tutto o in parte da altri o a macchina dal testatore, il testamento segreto deve essere sottoscritto anche su ciascun mezzo foglio.
Il testamento segreto viene poi sigillato in una busta e consegnato ad un notaio che redige un verbale alla presenza di due testimoni. Non si tratta di una “bozza” di testamento, ma di una vera e propria scheda testamentaria che , al momento della morte del testatore, sarà soggetta a pubblicazione ad opera di un notaio. Il testatore può comunque ritirare in ogni momento il testamento segreto dal notaio che lo ha ricevuto in deposito, il quale redigerà un apposito verbale di restituzione.
Il testamento segreto unisce i vantaggi del testamento olografo a quelli del testamento redatto davanti al notaio in quanto consente al testatore di tener celato il contenuto del testamento, fornendo al contempo la sicurezza che la scheda testamentaria non andrà smarrita e non sarà sottratta o alterata. Inoltre offre una notevole sicurezza per quanto riguarda l’origine e la data della stesura.
Il notaio è un professionista esperto nel diritto delle successioni e può fornire assistenza legale per la corretta redazione del testamento e per la soluzione dei singoli casi che si presentano nella predisposizione di un testamento segreto.
Il Testamento Internazionale
Esiste la possibilità di redigere un testamento che sia valido ed efficace a livello internazionale, a prescindere dall’ubicazione dei beni, dalla nazionalità, dal domicilio e dalla residenza del testatore.
A tal fine è necessario che il documento contenente le ultime volontà del testatore sia redatto nel rispetto di precisi e complessi requisiti di forma, richiesti dalla legge.
Il testamento internazionale può essere scritto in qualsiasi lingua.
Il notaio è una figura esperta del diritto delle successioni che può fornire informazioni utili sia sulle regole generali che per affrontare singoli casi concreti. Per la redazione di un testamento internazionale è opportuno rivolgersi al notaio per avere informazioni e consulenze.
Revoca del Testamento
In forza del principio di revocabilità del testamento, il testatore può in qualsiasi momento modificare o revocare le proprie disposizioni di ultima volontà.
La revoca può essere esplicita o implicita, a seconda che il testatore rediga un successivo testamento che revochi esplicitamente il precedente o che le disposizioni del testamento successivo siano incompatibili con quelle del precedente.
Un caso di revocazione prevista dalla legge è rappresentato dalla revocazione di diritto per sopravvenienza di figli del testatore.
Le clausole con cui il testatore rinunzia alla propria facoltà di revocare il testamento non sono valide.
Ruolo del Notaio
TESTAMENTO PUBBLICO
Il notaio si premura di identificare esattamente l’interesse perseguito dal testatore qualificando tecnicamente la disposizione. Compito del notaio è quindi di tradurre in linguaggio giuridico la volontà espressa dal testatore in linguaggio normale, utilizzando espressioni univoche e tenendo presenti, al fine di evitarle, le possibili interferenze o confusioni con istituti affini; spesso nella lettura di un testamento olografo ci si trova davanti a difficoltà interpretative delle disposizioni del testatore, non essendo redatto da un tecnico del diritto.
TESTAMENTO SEGRETO
Il notaio riceve, alla presenza di due testimoni, la scheda testamentaria sigillata consegnatagli dal testatore e la dichiarazione da questo fattagli che in quella scheda si contiene la sua volontà testamentaria. L’atto di ricevimento viene sottoscritto dal notaio, dal testatore e dai testimoni. Dopo la morte del testatore, il notaio deve provvedere a pubblicare il testamento.
Come nella pubblicazione del testamento olografo, il notaio procede alla stesura di un verbale sul contenuto del testamento stesso, in presenza di due testimoni.
Patti successori & Patto di Famiglia
I patti successori sono convenzioni nelle quali si dispone.
- della propria successione;
- dei diritti che possono spettare da una successione ancora non aperta;
- della possibile rinuncia della precedente.
PATTI SUCCESSORI
Nel nostro ordinamento i patti successori sono vietati e se stipulati sono nulli, poiché violano il principio della revocabilità delle disposizioni testamentarie. Un’importante deroga al divieto di patti successori è rappresentata dal patto di famiglia.
PATTO DI FAMIGLIA
Il patto di famiglia è un contratto con cui un imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, la propria azienda o le proprie partecipazioni societarie ad uno o più tra i suoi discendenti.
Con il patto di famiglia l’imprenditore può assicurare alla propria impresa una stabile destinazione a favore dei propri discendenti, nella prospettiva di evitare crisi di gestione che potrebbero altrimenti derivare da eventuali dispute successorie.
Il patto di famiglia, data la complessità degli elementi che ne condizionano la validità e l’efficacia, deve essere stipulato nella forma dell’atto pubblico notarile. L’intervento del notaio nella redazione dell’atto garantisce infatti la tutela delle posizioni dei figli o di altri eventuali soggetti interessati e permette di evitare l’assunzione di impegni non conformi alle disposizioni di legge.
Gli aspetti fiscali del patto di famiglia rendono l’istituto estremamente vantaggioso in quanto la legge prevede:
- l’esenzione dall’imposta di donazione;
- l’esenzione dall’imposta di trascrizione per le eventuali formalità relative;
- l’esenzione dall’imposta catastale per le eventuali volture.
Disposizione fiduciaria
La disposizione fiduciaria è la disposizione con la quale il testatore istituisce erede un soggetto ma, al contempo, stringe con il medesimo un accordo di natura pattizia in base al quale l’erede designato dovrà trasferire quanto ricevuto ad un altro soggetto.
La persona che il testatore vuole effettivamente beneficiare del lascito testamentario potrebbe però correre il rischio di non ottenere nulla dall’erede designato, poiché l’accordo fiduciario è di fatto basato su un vincolo di natura essenzialmente morale.
Documenti da presentare
Atti di Famiglia
Rapporti patrimoniali tra coniugi
Il matrimonio produce una serie di effetti nei rapporti tra i coniugi e nei confronti dei figli. Tra questi vi sono obblighi di diversa natura.
Infatti a seguito della celebrazione del matrimonio, il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi compiti. In particolare, i doveri che derivano dal matrimonio sono individuati dall’art. 143 c.c., il quale fa riferimento all’obbligo di fedeltà e all’obbligo di assistenza morale e materiale.
La famiglia ed il matrimonio sono disciplinati dalla legge basandosi sulla uguaglianza sia morale che giuridica dei coniugi. La legge prevede per i coniugi, nell’ambito del rapporto familiare, diritti e doveri sia tra i coniugi stessi (rapporti personali ed anche rapporti patrimoniali) e nei confronti dei figli e degli altri parenti.
La legge regola molti aspetti della vita della famiglia.
In questo settore del diritto il ruolo del notaio può essere molto utile: egli infatti ha una conoscenza specifica della materia ed è in grado di informare specificamente sulle implicazioni legali in merito alla scelta del regime patrimoniale ed alla scelta relativa alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali all’interno della famiglia.
Il notaio può inoltre portare a conoscenza delle diverse disposizioni di legge relative ai singoli casi concreti e può suggerire le soluzioni più idonee per regolare i rapporti tra coniugi, per operare correttamente nei confronti dei figli o nei confronti di eventuali soggetti incapaci, anche al fine di evitare l’assunzione di impegni non conformi alle disposizioni di legge.
Comunione dei beni
Il regime di comunione dei beni è una delle due possibili modalità per regolare i rapporti patrimoniali tra i coniugi.
La comunione dei beni è il regime volto a determinare la condivisione nel matrimonio, da parte dei coniugi, degli incrementi di ricchezza conseguiti da marito e moglie, anche per effetto dell’attività separata di ciascuno di essi.
La riforma del diritto di famiglia, nel 1975, ha previsto la comunione dei beni quale regime legaleapplicabile in mancanza di un’apposita convenzione, fermo restando la possibilità per i coniugi di adottare un regime di separazione dei beni.
Nel regime di comunione i beni sono comuni ad entrambi i coniugi indipendentemente da chi effettivamente fa l’acquisto e soprattutto da chi effettua il pagamento.
Non rientrano nella comunione i beni personali, ossia:
- beni che ciascun coniuge possedeva prima del matrimonio;
- beni acquistati anche successivamente al matrimonio per successione o donazione (a meno che il testamento o la donazione non preveda l’attribuzione alla comunione);
- beni di uso strettamente personale;
- beni che servono all’esercizio della professione;
- beni che vengono acquistati con i proventi del trasferimento di altri beni personali.
Comunione dei beni: separazione o divorzio
In caso di separazione personale dei coniugi o di divorzio il regime di comunione dei beni cessa poiché smettono di esistere i principi di condivisione sui quali è fondato. In caso di comunione e in assenza di testamento, l’eredità si devolve secondo legge.
Il notaio è una figura esperta del diritto di famiglia che può fornire informazioni utili sia sulle regole generali che per affrontare singoli casi concreti.
Separazione dei beni
I coniugi possono scegliere la modalità con la quale regolare il loro rapporto patrimoniale prima, durante o dopo la celebrazione del loro matrimonio.
La separazione dei beni è quel regime con il quale ciascun coniuge rimane titolare esclusivo dei beni di sua spettanza e di ogni acquisto futuro anche in costanza di matrimonio, con il diritto di poter amministrare il proprio patrimonio senza alcuna intromissione da parte dell’altro coniuge.
Fino al 1975, prima della riforma del diritto di famiglia, a tutte le coppie che non avessero stipulato una convezione matrimoniale, veniva automaticamente applicato il regime di separazione dei beni.
QUANDO SCEGLIERE LA SEPARAZIONE DEI BENI
La riforma del diritto di famiglia ha invertito la situazione stabilendo che il regime legale applicato in maniera automatica fosse quello della comunione dei beni. Resta salva la possibilità per i coniugi di scegliere il regime di separazione dei beni:
- prima del matrimonio;
- durante il matrimonio;
- dopo il matrimonio.
Infatti i coniugi, davanti al notaio, attraverso l’atto di convenzione matrimoniale di separazione dei benipossono manifestare la volontà di mettere fine al regime di comunione dei bene che fino a quel momento ha regolato il loro matrimonio.
VANTAGGI DELLA SEPARAZIONE DEI BENI
Nel regime di separazione dei beni i coniugi mantengono separati i rispettivi patrimoni e amministrano, godono e dispongono liberamente dei propri beni.
Il regime di separazione dei beni non deve essere confuso con la separazione dei coniugi o, addirittura, con il divorzio: il primo infatti regola e definisce la gestione del patrimonio di una coppia, il secondo indica la rottura del rapporto coniugale.
Il regime di separazione dei beni in caso di morte di uno dei coniugi non modifica i diritti di successione di ciascuno infatti l’eredità si devolve senza cambiamenti.
Il notaio è una figura esperta nel diritto di famiglia che può fornire informazioni utili sia sulle regole generali sia sui singoli casi concreti.
Il fondo patrimoniale
Il fondo patrimoniale, disciplinato dagli artt. 167 e ss. del codice civile, è un istituto che permette ai coniugi o ad un terzo di destinare un complesso di beni per far fronte ai bisogni della famiglia avendo riguardo all’indirizzo della vita familiare, alle condizioni economiche e al ceto sociale a cui i coniugi appartengono.
Il fondo patrimoniale può affiancare indifferentemente sia il regime patrimoniale della comunione legale dei beni che il regime della separazione dei beni che i coniugi hanno scelto per regolare i loro rapporti.
Questo costituisce un “patrimonio separato” ovvero un “patrimonio di destinazione” finalizzato a garantire le obbligazioni contratte per la soddisfazione dei bisogni familiari. I coniugi sono obbligati a utilizzare i beni di cui è composto il fondo unicamente al soddisfacimento dei bisogni della famiglia stessa.
I creditori potranno aggredire i beni del fondo patrimoniale ed i loro frutti in due casi:
- se il debito è stato contratto dai coniugi per far fronte ai bisogni della famiglia;
- se il debito è stato contratto dai coniugi per scopi estranei ai bisogni della famiglia e di tale circostanza i creditori non fossero a conoscenza.
Come già detto la costituzione del fondo patrimoniale può avvenire ad opera di uno o di entrambi i coniugi oppure da parte di un terzo: per legge l’atto di costituzione del fondo deve essere redatto per atto pubblico, davanti ad un notaio e alla presenza di due testimoni (salvo il caso di costituzione mediante testamento).
I coniugi sono liberi di determinare il contenuto dell’atto di costituzione nei limiti che incontrano tutte le convenzioni matrimoniali: in particolare la contitolarità dei poteri di amministrazione del fondo, l’inderogabilità del regime di responsabilità patrimoniale a cui è sottoposto il fondo. Inoltre coniugi possono variare in qualsiasi momento il fondo patrimoniale, anche integrando o sopprimendo le varie clausole introdotte nell’atto di costituzione.
Termine del fondo patrimoniale
Il fondo patrimoniale, ai sensi dell’art. 171 c.c., può terminare in seguito all’annullamento, allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tuttavia, nel caso in cui il matrimonio sia annullato, sciolto o cessi e siano nati figli e questi siano ancora minori al momento della cessazione del matrimonio, il fondo patrimoniale rimarrà in vita fino al raggiungimento della maggiore età da parte dell’ultimo dei figli.
Il notaio fornisce assistenza e consulenza per valutare le specifiche esigenze che i coniugi hanno nell’affrontare i loro rapporti patrimoniali anche in relazione alla loro vita professionale.
L'impresa familiare
L’impresa familiare, pur non rappresentando un “tipo societario” vero e proprio, è un istituto giuridico che regola i rapporti che nascono in seno ad una impresa ogni qualvolta uno o più familiari dell’imprenditore prestano la loro opera in modo continuativo nella famiglia o nella stessa impresa.
La circostanza che un soggetto titolare di una impresa individuale svolga la propria attività con la collaborazione dei suoi familiari è molto frequente.
La regolazione di tali rapporti è spesso affidata ad accordi “di fatto” tra i componenti del nucleo familiare.
La legge, con la previsione dell’impresa familiare (art. 230 bis del codice civile), offre invece una soluzione giuridica per disciplinare compiutamente tali rapporti.
L’impresa familiare è costituita dall’imprenditore, che di regola è il fondatore ed al quale spettano le decisioni di ordinaria gestione, dal coniuge e/o dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo grado.
Dell’impresa familiare inoltre possono far parte i figli adottivi e naturali.
I familiari hanno diritto al mantenimento in rapporto alle condizioni economiche della famiglia, alla partecipazione agli utili, ai beni acquistati con gli utili, e agli incrementi dell’azienda. Tali diritti non sono invece riconosciuti ad eventuali collaboratori legati da altri vincoli.
LA FORMAZIONE DI UN’IMPRESA FAMILIARE
L’enunciazione di un’impresa familiare risulta decisamente conveniente dal punto di vista fiscale, in quanto permette la possibilità di ripartire il reddito fra più soggetti. La ripartizione, infatti, consente di attenuare la progressività dell’IRPEF. Il reddito dell’impresa familiare va imputato ad ogni collaboratore in proporzione alla sua partecipazione agli utili.
La disciplina fiscale richiede un ulteriore requisito al lavoro svolto dai familiari: la collaborazione fiscalmente rilevante deve essere prevalente rispetto a qualsiasi altra attività lavorativa del collaboratore (oltre che continuativa).
Il notaio chiamato ad autenticare e registrare gli atti enunciativi di impresa familiare, può fornire informazioni utili sulle regole generali dell’istituto e può dare assistenza per la formazione dell’atto, al fine di redigere le clausole più adeguate al caso concreto.
Il Trust
Il trust è un istituto giuridico che, nell’interesse di uno o più beneficiari, permette di strutturare in vario modo “posizioni giuridiche” basate su legami fiduciari per la gestione generale di un patrimonio o per uno specifico scopo.
Le parti che relative a questo istituto giuridico (o più correttamente le “posizioni giuridiche”) sono solitamente tre:
- una è quella del disponente (settlor), colui che promuove ed istituisce il trust
- la seconda è rappresentata dall’amministratore/gestore (trustee). Il disponente intesta beni mobili ed immobili all’amministratore, il quale ha il potere-dovere di gestirli secondo le “regole” del trust fissate dal disponente;
- la terza è quella del beneficiario (beneficiary), espressa o implicita.
- posizione eventuale è quella del guardiano (protector).
Il trasferimento di beni nel fondo del trust è vincolato da un legame che intercorre tra il settlor e il trustee, che è il cosiddetto patto di fiducia. Il settlor (disponente) trasferisce l’intestazione (non la proprietà) di quei beni perché vengano amministrati dal trustee nell’interesse dei beneficiari e nei limiti di quanto stabilito nell’atto istitutivo.
Non esiste un rigido ed unitario modello di trust, ma tanti possibili schemi che è possibile costruire in vista di una finalità ultima da raggiungere. “Posizioni” e “soggetti” possono non coincidere. Modellare un trust in grado di soddisfare un interesse specifico significa individuare le “regole” più idonee per raggiungere il fine che il disponente persegue.
Un trust valido ha determinati effetti: separazione e protezione del patrimonio, intestazione all’amministratore (che non ne diventa proprietario dei beni in via definitiva), gestione fiduciaria vincolata e responsabilizzata dei beni.
In Italia attualmente non esiste una legge che regola direttamente l’istituto. Per la prima volta in Italia il trust è stato regolamentato sotto il profilo fiscale dalla legge finanziaria 2007 e da alcune circolari dell’Agenzia delle Entrate, al solo fine di stabilire con chiarezza gli aspetti fiscali e tributari.
L’utilizzo del trust ha diverse motivatizoni. Le più frequenti sono:
- la protezione dei beni e la segregazione del patrimonio conferito;
- la necessità di riservatezza;
- la tutela dei minori e dei soggetti diversamente abili;
- la tutela del patrimonio per finalità successorie;
- la beneficenza;
- l’investimento (anche con fini pensionistici);
- i vantaggi di natura fiscale.
La creazione e regolamentazione di un trust sono procedure molto delicate e talvolta complesse che richiedono un’ampia e specifica conoscenza della materia. Il notaio può fornire assistenza e suggerire le soluzioni più idonee per affrontare i casi concreti e le esigenze reali.
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