Immobiliare
Compravendita
Compravendita: che cos'è?
La compravendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.
La compravendita immobiliare ha come oggetto beni immobili. Il loro trasferimento deve essere fatto, a pena di nullità del contratto, per atto scritto che la legge stabilisce essere in forma di atto pubblico o scrittura privata.
Il contratto deve contenere i dati identificativi dell’immobile, come da censimento catastale, i provvedimenti edilizi abilitativi relativi alla sua costruzione, le eventuali ipoteche gravanti, la prestazione energetica e le modalità di pagamento del prezzo.
Cosa prevede il contratto di compravendita?
Quando il contratto di compravendita è stato firmato dalle parti e dal notaio, viene registrato presso i competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate e trascritto presso i Registri Immobiliari, dietro pagamento delle dovute imposte e tasse.
Il contratto preliminare di vendita, comunemente definito compromesso, deve essere stipulato nella stessa forma prescritta dalla legge per la vendita ossia tramite atto pubblico o scrittura privata.
Con il contratto preliminare le parti si obbligano l’una a vendere e l’altra ad acquistare l’immobile in oggetto stabilendo un termine entro il quale stipulare il contratto definitivo.
La sola registrazione del contratto preliminare garantisce la certezza della data ma non l’opponibilità del contratto a terzi che in buona fede ne ignorino l’esistenza.
La trascrizione del contratto preliminare prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il promittente venditore successivamente alla trascrizione del preliminare stesso in quanto la trascrizione è l’adempimento che più tutela la parte acquirente.
Disciplina fiscale sull'acquisto tra privati
In linea generale le imposte vengono calcolate sul prezzo di compravendita indicato nell’atto, come pattuito tra le parti, e da ciò deriva l’obbligo per le parti di dichiarare in atto il reale prezzo di compravendita.
Nel caso di compravendita tra privati, avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo, le imposte possono essere calcolate sulla base della rendita catastale rivalutata, indipendentemente dal prezzo di acquisto.
In caso di acquisto agevolato per la prima casa di abitazione, l’imposta di registro è del 2% (con un minimo di euro 1.000,00) a cui si devono aggiungere le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, pari ad euro 50,00 ciascuna (per un totale di 100,00 euro).
In caso di acquisto di seconda casa, invece, l’imposta di registro è del 9% mentre le imposte ipotecarie e catastali rimangono in misura fissa, pari ad euro 50,00 ciascuna (per un totale di 100,00 euro).
Disciplina fiscale sull'acquisto dal costruttore
La compravendita da costruttore o dall’impresa che ha completamente ristrutturato l’immobile entro i 5 anni dalla fine dei lavori, è soggetta all’imposta sul valore aggiunto (IVA).
L’IVA viene applicata sul prezzo e viene versata al costruttorecon con aliquota pari a:
- 4%, per la prima casa di abitazione
- 10%, per la seconda case
- 20%, per le case di lusso
L’acquirente è inoltre tenuto a versare:
- euro 200,00 per l’imposta di registro
- euro 200,00 per ’imposta ipotecaria
- euro 200,00 per l’imposta catastale
- euro 230,00 per l’imposta di bollo
- euro 35,00 per la tassa ipotecaria
- euro 55,00 per la voltura catastale
Quali agevolazioni sull'acquisto prima casa?
Le agevolazioni fiscali sull’acquisto della prima casa riguardano:
- l’imposta di Registro 2% per acquisto da privato
- IVA 4% per l’acquisto da costruttore
e vengono concesse quando ricorrono i seguenti requisiti:
A. L’immobile acquistato deve essere:
- un’abitazione non di lusso
- destinato a essere utilizzato come abitazione principale.
B. L’abitazione acquistata deve essere situata:
- nel Comune di residenza dell’acquirente
- o in quello in cui egli svolge la propria attività di lavoro o di studio
- o nel Comune in cui l’acquirente si impegna a trasferire la propria residenza entro diciotto mesi dall’acquisto
Per il personale in servizio permanente delle Forze Armate e delle Forze di Polizia a ordinamento militare non è richiesta la residenza nel Comune in cui è l’abitazione, né l’impegno a trasferirla.
C. L’acquirente non deve essere né proprietario né usufruttuario (esclusivo o in comunione con il coniuge) di un’altra abitazione situata nello stesso Comune di quella che vuole acquistare.
D. L’acquirente non deve essere né proprietario né usufruttuario di un’altra abitazione, su tutto il territorio nazionale, acquistata usufruendo delle agevolazioni per la prima casa.
Credito d'imposta: che cos'è?
La legge prevede che le imposte pagate in occasione del primo acquisto di un immobile possano originare un credito di imposta da utilizzare in occasione di un successivo acquisto sul presupposto di:
1) vendere una casa acquistata con le agevolazioni
2) comprare un’altra casa con le agevolazioni entro un anno dalla vendita del primo immobile.
L’importo del credito è pari all’imposta di registro o all’IVA pagata sul primo acquisto agevolato.
L’importo ottenuto in sede di stipula può essere messo in compensazione con l’imposta di registro da versare in occasione del secondo acquisto.
L'atto notarile: che cos'è?
L’atto notarile (o rogito o istrumento) è il documento redatto, rispettando prescritte formalità, da un notaio.
La formazione degli atti notarili è disciplinata dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89 (cosiddetta legge notarile) la quale prescrive che l’atto notarile sia redatto a mano, o a macchina o a stampa e che, in ogni caso, il notaio provveda personalmente alla redazione dell’atto, oppure diriga la stessa se l’attività viene demandata a persona di sua fiducia.
L’atto notarile deve essere ricevuto in presenza delle parti e, in alcuni casi, di almeno due testimoni.
Il notaio deve essere certo dell’identità personale dei soggetti che intervengono in atto verificandone i documenti di identità che devono essere in corso di validità.
Ogni atto notarile è composto da vari articoli. Quello di compravendita, in particolare, è suddiviso nelle seguenti parti:
INTRODUZIONE: l’identificazione e le verifiche notarili
Il notaio identifica le parti alla luce delle verifiche notarili sulla loro identità e sulla loro capacità di agire.
ART. 1. Lo scambio del consenso e l’oggetto
Le parti si scambiano il consenso necessario affinché la proprietà dell’immobile si trasferisca dal venditore all’acquirente.
L’immobile, descritto nella sua composizione, viene identificato con i suoi corrispondenti dati catastali (foglio, mappale e subalterno, ubicazione, piano, categoria, classe e rendita dell’unità immobiliare, necessaria ai fini del calcolo delle imposte), e la dichiarazione di conformità soggettiva e oggettiva che le parti devono rendere in atto a pena di nullità dell’atto notarile.
Le Parti devono dichiarare che l’immobile compravenduto è intestato correttamente alla parte venditrice, sulla base delle risultanze delle visure catastali, e che la scheda catastale, allegata all’atto notarile, riproduce esattamente l’immobile nello stato di fatto in cui si trova.
ART. 2. I patti
Vengono riportati oltre ai dati relativi alla proprietà millesimale sulle parti comuni, anche gli eventuali patti trascritti o non trascritti presenti nella provenienza (atto di acquisto dei venditori).
ART. 3. La disciplina legale del prezzo di vendita
Le parti possono concordare liberamente il prezzo dell’immobile e hanno l’obbligo di dichiarare nell’atto notarile l’effettivo prezzo pagato, indicandone le modalità di pagamento.
Il pagamento deve quindi avvenire, preferibilmente, con uno o più assegni circolari. L’utilizzo di assegni bancari deve essere preventivamente concordato con il venditore che, altrimenti, può rifiutarli. Se l’acquisto della casa viene finanziato con un mutuo bancario è importante accordarsi in anticipo con la banca per l’emissione di assegni a favore del venditore, precisando gli importi esatti e l’intestazione richiesta.
La regola generale vuole che le imposte relative all’atto notarile di trasferimento siano dovute in ragione del prezzo indicato nell’atto e pattuito tra le parti. Tuttavia, nel caso di atti notarili soggetti ad imposta di registro, come avviene per l’acquisto da un venditore persona fisica, non esercente attività commerciale o professionale, le imposte possono essere pagate sulla base del valore catastale.
In tutti gli altri casi in cui l’atto notarile è invece soggetto ad IVA, (acquisto da un’impresa) le imposte relative al trasferimento devono necessariamente essere corrisposte sulla base del prezzo di compravendita.
ARTT. 4-9. I diritti e doveri delle parti
Gli articoli successivi dell’atto notarile di compravendita disciplinano diritti e doveri delle parti: in particolare disciplinano le garanzie dovute per legge dal venditore all’acquirente circa la piena ed esclusiva proprietà dell’immobile, la libertà da vincoli, pesi e/o formalità pregiudizievoli, l’inesistenza di vizi e della regolarità catastale e urbanistica.
La parte venditrice è tenuta a fornire al notaio, tutta la documentazione necessaria.
La parte acquirente ha l’obbligo di pagare il prezzo contestualmente alla vendita, come è di prassi, o nei termini precisamente indicati nel contratto preliminare (compromesso), qualora vi sia una dilazione del prezzo o, diversamente, un pagamento anticipato.
Documenti da presentare
Mutuo
Mutuo: che cos'è?
Il mutuo è il contratto tramite il quale la banca (definita mutuante) consegna una determinata quantità di denaro al mutuatario il quale, previa concessione di una garanzia ipotecaria, si obbliga a rimborsare il capitale prestato e gli interessi maturati sul capitale.
La banca erogherà la somma richiesta solo se sussistono precise condizioni, da verificare durante la procedura di merito creditizio, ovvero che:
- la rata non superi un terzo del reddito netto mensile del mutuatario;
- la somma finanziata non superi l’80% del valore del bene che si vuole comprare (la capacità di risparmiare è ritenuta un indice molto importante per la banca per valutare l’affidabilità del proprio debitore).
Il mutuatario dovrà rimborsare non solo il capitale preso a prestito, ma anche gli interessi maturati su di esso.
Tali interessi, se fossero calcolati secondo la logica economica, genererebbero importi elevati sulle prime rate che diminuirebbero nel corso del tempo in quanto il primo anno si pagherebbero gli interessi sull’intero capitale, il secondo anno su una somma minore, il terzo anno su una somma ancora più bassa e così via, ma in questo modo non si farebbero gli interessi del mutuatario, che, chiedendo il mutuo, intende ricevere un’agevolazione di tipo finanziario.
Al fine di ovviare questo tipo di difficoltà si applica l’ammortamento “alla francese” che permette di chiedere a prestito una somma più alta di quella che si potrebbe chiedere se la prima rata fosse più alta dell’ultima.
Il ruolo del notaio
Al fine di stipulare un contratto di mutuo ipotecario, ovvero garantito da ipoteca, è necessario l’intervento del notaio, che ha la funzione di consentire l’iscrizione dell’ipoteca, garanzia sulla quale la banca eroga la somma al mutuatario.
Più si protrae nel tempo il mutuo, più il tasso d’interesse tende ad essere elevato, in quanto aumenta il rischio della banca. D’altro canto, maggiore è la lunghezza del mutuo, minore sarà l’ammontare della rata che comporterà tuttavia una spesa maggiore.
Il notaio ha il compito di fornire alla banca un’informazione essenziale: la conferma dell’esistenza di un bene ipotecabile non gravato da nessun altra formalità pregiudizievole per gli interessi della banca.
Il tempo necessario allo studio notarile per procedere con le verifiche ed inviare la relazione notatile preliminare alla banca è di circa una decina di giorni.
La banca, con la relazione notarile e i documenti forniti dal mutuatario, farà deliberare il finanziamento e si potrà così procedere alla stipula dell’atto notarile. Solitamente le banche, per preparare la pratica, hanno bisogno di un tempo che varia dalle due settimane e un mese.
I mesi di giugno/luglio e novembre/dicembre sono periodi di intenso lavoro sia per le banche che per i notai, per cui riuscire a concludere l’istruttoria in tempi particolarmente rapidi è più complesso.
Tipologie di mutuo
MUTUI A TASSO VARIABILE
Il tasso variabile cambia nel tempo (per esempio ogni mese, ogni tre mesi o ogni sei mesi), in base alla variazione di un parametro di riferimento (come può essere l’Euribor, che è il tasso applicato ai prestiti tra le banche). Anche l’importo delle rate da pagare aumenta o diminuisce al variare del tasso di interesse. Chi sceglie il tasso variabile si assume il rischio di un suo futuro aumento, ma potrebbe beneficiare anche di una sua riduzione. Il tasso da pagare rimarrà sempre allineato con il mercato.
MUTUI A TASSO FISSO
Il tasso fisso viene concordato con la banca al momento della stipula del mutuo e rimane invariato per tutta la sua durata. Anche l’importo delle rate da pagare rimane sempre fisso. Se il costo del denaro aumenta, chi ha scelto il tasso fisso ha il vantaggio di mantenere un tasso di interesse più conveniente, mentre quando il costo del denaro diminuisce può trovarsi a pagare un interesse più alto rispetto a quello di mercato. Normalmente il tasso di interesse fisso è più alto rispetto a quello variabile, dato che la banca deve avere un margine di guadagno più elevato, perché si assume il rischio di un aumento dei tassi.
MUTUI A TASSO MISTO
Questa tipologia di mutuo prevede, nei primi anni, un tasso fisso. Successivamente, ad una scadenza prestabilita, prosegue con un tasso variabile. Il costo del periodo a tasso fisso cambia in base alla sua durata, che spesso può essere scelta dal cliente, in genere tra due e cinque anni.
MUTUI A TASSI MISCELATI (COCKTAIL)
Queste tipologie di mutuo si comportano come se venissero stipulati due contratti, pur sottoscrivendone uno soltanto. Il debito viene diviso in una frazione che sarà regolata a tasso fisso e mentre l’altra verrà rimborsata a tasso variabile. Il cliente può scegliere la proporzione con cui effettuare la ripartizione. La rata complessiva è data dalla somma delle rate delle due frazioni.
MUTUI CON TASSO MASSIMO (CAP & FLOOR)
Questi mutui sono a tasso variabile in cui la variazione del tasso è compresa tra una base sotto cui non può scendere (tasso floor) ed un tetto oltre il quale non può crescere (tasso cap). Quando i tassi sono molto bassi non si usa applicare il tasso floor, mantenendo soltanto il limite superiore.
MUTUI CON OPZIONE
Al mutuatario è consentito, a scadenze programmate di esercitare l’opzione di decidere se passare dal tasso fisso al tasso variabile e viceversa.
MUTUI A RATA FISSA E TASSO VARIABILE
La rata rimane bloccata anche se il tasso è variabile. Le variazioni si ripercuoteranno sulla durata del finanziamento che risulterà allungata o abbreviata rispetto a quella prevista in origine.
MUTUI A RIMBORSO AUTONOMO
Questa tipologia di mutui permette di rimborsare una rata a proprio piacimento purché ad ogni scadenza vengano versati almeno gli interessi maturati. Dovrà essere rispettato un piano di rientro del capitale nel quale vengono stabilisce le quote minime da raggiungere periodicamente. Il calcolo degli interessi, avviene in base all’esposizione effettiva.
MUTUI IN VALUTA
Questi mutui permettono un finanziamento in valuta che simula la stipula di un mutuo all’estero. Le rate verranno pagate nella valuta del paese estero prescelto, il che comporta il cambio di valuta in Euro ad ogni rata, con l’accollo del rischio rialzo dei tassi di cambio.
MUTUI A RATE CRESCENTI O DECRESCENTI
Questa tipologia di mutui offre al mutuatario la possibilità di modificare le normali quote di ammortamento capitale dei mutui a rata costante. Riducendo l’importo all’inizio e maggiorandolo nel tempo, il mutuatario ottiene un andamento crescente della rata con una spesa finale complessivamente maggiore. Nel caso inverso si può ricavare un mutuo a rate decrescenti dal costo globale più contenuto.
Informazioni pre-contrattuali
Il finanziatore o l’intermediario del credito sono obbligati a fornire al consumatore le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, prima che egli sia vincolato da un contratto o da un’offerta di credito (art. 124 t.u.b.).
Tali informazioni consentono al consumatore di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito.
E’ invece mera facoltà del consumatore richiedere la bozza del contratto di credito, l’art. 124-bis t.u.b., ha reso obbligatoria la valutazione del merito creditizio del consumatore da parte dell’istituto finanziatore, anteriormente alla conclusione del contratto.
Meglio tasso fisso o tasso variabile?
Il mutuo a tasso fisso prevede normalmente un valore della rata superiore a quello del mutuo a tasso variabile perché la banca si assume un rischio maggiore vista la difficoltà di calcolare quale sarà il tasso in vigore a lungo termine. In genere questo rischio è coperto dalla banca maggiorando di due punti percentuali il tasso corrente.
In termini economici è difficile dire a priori se conviene maggiormante un mutuo a tasso fisso o uno a tasso variabile in quanto la scelta dipende molto dalla situazione economica e dalla filosofia del cliente.
Se una persona ha richiesto un mutuo ai limiti delle proprie capacità economiche e teme che la rata possa aumentare, è più tranquillizzante un mutuo a tasso fisso, pur con la limitazione di poter chiedere un prestito leggermente inferiore rispetto alla somma che si otterrebbe con un mutuo a tasso variabile (gli interessi incidono maggiormente).
Se invece una persona teme meno la variabilità del tasso e si sente più fiduciosa sul futuro, potrà optare per un mutuo a tasso variabile.
L’erogazione del mutuo
La banca può erogare la somma al momento del rogito oppure dopo che il notaio avrà fornito la documentazione relativa all’iscrizione dell’ipoteca.
Nel primo caso non nasceranno complicazioni perché sono già disponibili gli assegni circolari per pagare la parte venditrice. Nel secondo caso possono sorgere problemi ove le parti non abbiano preventivamente e chiaramente pattuito che l’erogazione dei soldi per pagare il prezzo alla parte venditrice avverrà solamente al momento dell’erogazione del mutuo, ovvero quindici/venti giorni dopo la stipula (la legge richiede che il notaio aspetti 11 giorni dalla data di iscrizione dell’ipoteca prima di poter fare gli accertamenti sull’iscrizione dell’ipoteca e sull’inesistenza di fallimenti). In questo caso le parti firmano un ordine di bonifico irrevocabile: ciò significa che i soldi non sono nella disponibilità del mutuatario, bensì vengono gestiti dalla banca e dal notaio congiuntamente nell’interesse del venditore e del compratore per cui, se non sorgono problemi relativi all’ipoteca o a fallimenti in atto, la somma sarà accreditata direttamente dalla banca sul conto corrente indicato dal venditore.
Quando la somma viene erogata immediatamente occorre fare una distinzione. In alcuni casi il mutuo parte immediatamente, per cui è considerato mutuo ipotecario già dalla prima rata; in altri casi, la banca considera il finanziamento fatto al cliente come una sorta di scoperto di conto corrente (e lo denomina pre-finanziamento): il cliente è costretto a pagare solo gli interessi e il debito contratto con la banca rimane uguale. Il pre-finanziamento di solito dura fino alla fine del mese in cui il notaio consegna alla banca la relazione sull’iscrizione dell’ipoteca e dal mese successivo inizia l’ammortamento del mutuo.
Ricapitolando:
– erogazione immediata direttamente a titolo di mutuo: le rate scadranno ogni mese in corrispondenza del giorno in cui si è fatto l’atto notarile
– pre-finanziamento: le rate scadranno ad ogni primo del mese partendo dal mese successivo a quello della stipula.
L’assicurazione sui rischi legati al finanziamento
Alcune statistiche: solo otto casi su mille sono inadempienti al mutuo. Di questi, quattro sono dovuti a ragioni di salute o morte, quattro a ragioni di carattere personale quali divorzio o separazione di coppie di fatto.
E’ bene avere chiaro che esistono prodotti assicurativi che evitano il rischio di rientrare nei quattro casi in cui non si riesca a pagare il mutuo per morte o malattia. Questi prodotti, per persone che hanno tra i trenta e i quarant’anni, non dovrebbero eccedere annualmente una somma pari a un millesimo del capitale prestato. Talvolta le banche propongono questo tipo di assicurazione, altre volte no. Il nostro studio notarile consiglia di sottoscrivere tale polizza, per evitare che figli minori d’età o genitori avanti con gli anni si trovino a dover far fronte ad un pagamento inatteso. Per le coppie di fatto che non intendano entro breve tempo sposarsi, consigliamo di farsi dare dallo studio notarile una consulenza sui diritti e i doveri dei comproprietari.
I rischi legati al finanziamento sono tutti a carico della parte mutuataria e, in tali rischi, è compreso il caso che non si riesca a pagare il mutuo perché si è perso il lavoro: statisticamente, tale situazione si verifica raramente.
L’ipoteca richiesta per garantire il mutuo è solitamente pari al doppio del debito stesso.
La detrazione di spese ed interessi
E’ importante sapere che gli interessi, le spese di istruttoria e la parcella notarile sono detraibili dalle tasse secondo agevolazioni introdotte nel 1998. La detrazione è possibile nel limite del 19% del valore degli interessi e di queste spese: detrazione significa che lo Stato le considera alla stregua di tasse già pagate.
L’accollo del mutuo
E’ possibile accollare il mutuo, ovvero vendere il bene ipotecato insieme al finanziamento. In questo caso l’accollo è cumulativo, cioè se chi si è accollato il mutuo non paga il debito, la banca potrà rivalersi anche sul mutuatario originario.
La cancellazione dell’ipoteca
Nel diritto italiano, l’ipoteca si cancella da sola dopo vent’anni. Quindi la cancellazione dell’ipoteca una volta finito di pagare il mutuo non è un adempimento necessario, a meno che si voglia vendere la casa.
Le spese accessorie dei finanziamenti
Infine, le spese accessorie, nei finanziamenti, sono talvolta significative: è bene informarsi quali siano le spese che la banca richiede per gestire il mutuo (ad esempio spese di incasso della rata o per fornire ricevute di pagamenti o il riepilogo delle rate pagate). Le condizioni del finanziamento che si fa con la banca dipendono anche da queste spese accessorie.
Quando viene erogato il mutuo dalla banca?
La banca può erogare la somma al momento del rogito o dopo che il notaio avrà fornito la documentazione relativa all’iscrizione dell’ipoteca.
Nel primo caso non nasceranno complicazioni perché sono già disponibili gli assegni circolari spettanti alla parte venditrice.
Nel secondo caso possono sorgere problemi ove le parti non abbiano preventivamente e chiaramente pattuito che l’erogazione dei soldi per pagare il prezzo alla parte venditrice avverrà solamente al momento dell’erogazione del mutuo, ovvero 15/20 giorni dopo la stipula dell’atto.
La legge richiede infatti che il notaio aspetti 11 giorni dalla data di iscrizione dell’ipoteca prima di poter fare gli accertamenti sull’iscrizione dell’ipoteca e sull’inesistenza di fallimenti.
In questo caso le parti firmano un ordine di bonifico irrevocabile e ciò significa che i soldi non saranno subito nella disponibilità del mutuatario, bensì verranno gestiti congiuntamente dalla banca e dal notaio, nell’interesse del venditore e del compratore.
Se non sorgeranno problemi relativi all’ipoteca o a fallimenti in atto, la somma verrà accreditata direttamente dalla banca sul conto corrente indicato dal venditore.
Quando la somma viene erogata immediatamente occorre tuttavia fare una distinzione:
- in alcuni casi il mutuo inizia immediatamente, per cui è considerato mutuo ipotecario già dalla prima rata;
- in altri casi, la banca considera il finanziamento fatto al cliente come una sorta di scoperto di conto corrente, denominandolo pre-finanziamento: il cliente è chiamato a pagare solo gli interessi mentre il debito contratto con la banca rimane uguale. Il pre-finanziamento di solito dura fino alla fine del mese in cui il notaio consegna alla banca la relazione sull’iscrizione dell’ipoteca e dal mese successivo inizia l’ammortamento del mutuo.
Quali sono i rischi del finanziamento?
Le statistiche indicano che solo otto casi su mille sono inadempienti al mutuo e di questi, quattro sono dovuti a ragioni di salute o morte, quattro a ragioni di carattere personale quali divorzio o separazione di coppie di fatto.
Al fine di evitare il rischio di rientrare nei quattro casi in cui non si riesca a pagare il mutuo per morte o malattia e utile sapere che esistono prodotti assicurativi che coprono tale rischio.
Questi prodotti, per persone che hanno tra i trenta e i quarant’anni, non dovrebbero eccedere annualmente una somma pari a un millesimo del capitale prestato. Talvolta le banche propongono questo tipo di assicurazione, altre volte no.
Valutare di sottoscrivere tale polizza è consigliabile per evitare che figli minori d’età o genitori avanti con gli anni si trovino a dover far fronte ad un pagamento inatteso.
Le coppie di fatto che non intendano sposarsi in tempi breviè indicata una consulenza del notaio sui diritti e i doveri dei comproprietari.
I rischi legati al finanziamento sono tutti a carico della parte mutuataria e, in tali rischi, è compreso anche il caso che non si riesca a pagare il mutuo perché si è perso il lavoro pur essendo tale situazione statisticamente rara.
L’ipoteca richiesta per garantire il mutuo è solitamente pari al doppio del debito stesso.
E' possibile detrarre spese e interessi?
Gli interessi, le spese di istruttoria e la parcella notarile sono detraibili dalle tasse secondo agevolazioni introdotte nel 1998.
La detrazione è possibile nel limite del 19% del valore degli interessi e dell’ammontare delle spese.
E' possibile detrarre interessi sulla prima casa?
Tra le agevolazioni legate alla prima casa, vi è la possibilità di detrarre gli interessi passivi pagati sul mutuo destinato a finanziarne l’acquisto.
Chi ha contratto un mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale, propria o di suoi familiari, può detrarre dalle imposte sui redditi relative all’anno durante il quale ha pagato le rate del mutuo il 19%, degli interessi passivi e oneri accessori pagati in dipendenza del mutuo, fino ad un importo di 4.000 euro.
Posso accollare il mutuo?
La normativa prevede la possibilità di accollare il mutuo, ovvero vendere il bene ipotecato insieme al finanziamento.
In questo caso l’accollo è cumulativo, cioè se chi si è accollato il mutuo non paga il debito, la banca potrà rivalersi anche sul mutuatario originario.
E' necessario cancellare l'ipoteca a fine mutuo?
Nel diritto italiano, l’ipoteca si cancella da sola dopo vent’anni. Una volta finito di pagare il mutuo non è quindi necessario cancellare l’ipoteca, a meno che si voglia vendere la casa.
Spese accessorie del mutuo da valutare
Le spese accessorie, nei finanziamenti, sono talvolta significative: è bene informarsi quali siano le spese che la banca richiede per gestire il mutuo, quali ad esempio le spese di incasso della rata o quelle per fornire ricevute di pagamenti o il riepilogo delle rate pagate.
Le condizioni del finanziamento che si stabiliscono con la banca dipendono anche da queste spese accessorie.
E' possibile rimborsare in anticipo il mutuo?
Il consumatore ha il diritto di rimborsare anticipatamente e in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore (articolo 125-sexies t.u.b.), avendo così diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la durata residua del contratto.
In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito.
L’indennizzo non può superare l’1% dell’importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5% del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno.
In qualsiasi caso, l’indennizzo non può superare l’importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.
Tale indennizzo non è dovuto:
- se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;
- se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;
- se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;
- se l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all’intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro.
Documenti da presentare
Mutuo con Surroga
Surroga: che cos'è?
La surroga è una procedura introdotta in Italia dalla legge n. 40 del 2007, anche conosciuta come legge Bersani, ora trasfusa nel testo unico bancario, che prevede la possibilità di trasferire a costo zero il proprio mutuo, garantito da ipoteca, dall’originario Istituto Bancario (vecchia banca) ad un nuovo Istituto Bancario (nuova banca).
Si verifica quindi una sostituzione del mutuo precedente con il subentro di un nuovo Istituto di Credito con cui il Mutuatario (debitore) può concordare condizioni a lui più favorevoli, senza oneri e senza costi aggiuntivi.
L'iter della surroga
Con la surroga si “sostituisce” il mutuo senza dover effettuare la cancellazione della vecchia ipoteca e senza conseguente nuova iscrizione ipotecaria.
La surroga è un mutuo di scopo e viene concesso solo per un importo esattamente uguale al debito residuo del vecchio mutuo (aggiornato alla data della stipula), mentre le condizioni di durata, l’importo della rata e il tasso del mutuo possono radicalmente cambiare, secondo il relativo piano di ammortamento elaborato.
E’ infatti possibile aumentare e/o diminuire la durata residua del mutuo, modificare l’importo della rata, scegliere un tasso fisso o a tasso variabile, indipendentemente dal tasso originario; non è possibile invece avere liquidità aggiuntiva.
La surroga può sostituire sia un mutuo destinato all’acquisto della prima casa, senza il venir meno dei benefici fiscali, sia un mutuo destinato all’acquisto della seconda casa. Non è escluso che si possa chiedere la surrogazione di un mutuo di liquidità.
Si possono surrogare i mutui concessi dagli Istituti di Credito e anche quelli erogati dall’INPDAP.
Tipologie di surroga
L’atto di surroga può essere di due tipologie: bilaterale o trilaterale.
SURROGA BILATERALE
La surroga bilaterale prevede l’intervento in atto:
- della nuova Banca (“Banca surrogante”)
- del soggetto debitore (Mutuatario)
- un separato e successivo atto unilaterale di quietanza.
La surroga bilaterale, che è di veloce realizzazione, si realizza in due fasi:
- Stipulazione del contratto di mutuo per surrogazione: è il nuovo contratto di mutuo, con tutte le condizioni determinate tra il Mutuatario e il nuovo Istituto di Credito,
- Stipulazione dell’atto unilaterale di quietanza: è la dichiarazione della banca originaria che attesta l’avvenuta estinzione del mutuo per surrogazione con impegno a non cancellare l’ipoteca. È un atto autenticato dal Notaio che non richiede l’intervento del mutuatario ma solo della banca originaria.
SURROGA TRILATERALE
La surroga trilaterale prevede l’intervento in atto:
- della Banca originaria, vecchia banca (“Banca surrogata”),
- della nuova Banca (“Banca surrogante”),
- del soggetto debitore (Mutuatario).
Questa tipologia si surroga viene stipulata con un unico atto notarile contenente:
- il nuovo contratto di mutuo, con tutte le condizioni concordate tra mutuatario e nuovo Istituto di Credito,
- la quietanza di estinzione dell’originario residuo mutuo, rilasciata dalla banca uscente,
- l’impegno a non cancellare l’ipoteca originaria.
Diritti e doveri del mutuatario
DIRITTI DEL MUTUATARIO
1. Diritto alla gratuità della surroga. (art. 120 quater, commi 4 e 6 del Testo Unico Bancario):
- per il cliente la surroga è totalmente gratuita
- tutte le spese (costi di istruttoria, per accertamenti ipocatastali e di stipula dell’atto) devono sempre rimanere a carico esclusivo della nuova banca
- qualsiasi accordo contrario a tale principio è nullo per legge
2. Diritto alla massima celerità dell’operazione (art. 120 quater comma 7 del Testo Unico Bancario):
- entro il termine di 30 giorni, il mutuatario ha diritto di vedere concluso il “trasferimento” del proprio mutuo dalla vecchia banca alla nuova banca prescelta
- se tale termine non è rispettato il mutuatario ha diritto di ottenere dalla banca uscente il risarcimento del danno: il risarcimento per legge è pari all’ 1% del valore del nuovo mutuo, per ciascun mese o frazione di mese di ritardo.
DOVERI DEL MUTUATARIO
1. Rispetto della buona fede:
- Il mutuatario deve rispettare i principi di correttezza e di buona fede (art 1175 e 1375 del codice civile) per tutta la durata del contratto sino all’estinzione totale dell’obbligazione, salva la facoltà di cercare presso vari istituti bancari condizioni più consone alle proprie esigenze
- il mutuatario deve rispettare gli obblighi del nuovo contratto, mentre cessano quelli del contratto con la vecchia banca
2. Mantenimento delle garanzie:
- Il mutuatario deve assicurare il mantenimento della garanzia ipotecaria,fino all’estinzione del debito:se per errore l’ipoteca dovesse essere cancellata dalla banca uscente, il mutuatario deve rendersi disponibile a sottoscrivere nuovo atto di consenso all’iscrizione ipotecaria presso il notaio incaricato. Le spese dell’eventuale nuovo atto sono a carico dalla banca responsabile della cancellazione
Tutela del Mutuatario | Consumatore
Nella stipulazione di un contratto di surroga il mutuatario, nei rapporti con la Banca, assume la qualità di “consumatore”.
Pertanto, nei casi in cui il mutuatario vede precluso l’esercizio di un proprio diritto, può tutelarsi rivolgendosi liberamente alle associazioni dei consumatori, come per esempio ALTRO CONSUMO, UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI, etc.
A tutela del consumatore-mutuatario, Banca d’Italia ha creato specifici organismi aventi lo scopo di fornire maggiore tutela ai mutuatari. In particolare:
1. tutte le banca sono state obbligate a creare un apposito “Ufficio reclami”, a cui il mutuatario può rivolgere le proprie contestazioni;
2. l’Ufficio, è tenuto a gestire le controversie e a dare riscontro al cliente entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo;
3. nel caso in cui il cliente non si ritenga soddisfatto può ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario, costituto Banca d’Italia (https://www.arbitrobancariofinanziario.it/). La relativa procedura è inserita nella documentazione allegata all’atto di surrogazione (di norma nell’articolo del capitolato relativo alla trasparenza Bancaria).
Diritti e doveri della Banca Attiva
La Banca Attiva è la nuova banca, ovvero la “banca surrogante”
I principali diritti della banca attiva:
- La banca attiva ha diritto di ricevere dalla banca surrogata, ed eventualmente dal mutuatario, tutta la documentazione necessaria al fine di poter istruire la nuova pratica mutuo (tra cui: le relazioni notarili preliminare e definitiva, la perizia, la documentazione relativa all’istruttoria del precedente mutuo e i conteggi estintivi)
I principali doveri della banca attiva:
- Trasparenza
La Banca ha il dovere di rispettare la normativa in tema di trasparenza dei contratti bancari, che ha come fine la salvaguardia del mercato e la tutela del cliente consumatore. La nuova Banca, quindi, deve fornire al cliente una corretta informazione riguardo tassi, prezzi e ulteriori condizioni contrattuali. - Oneri e costi
Tutti i costi derivanti dalla surroga (quali oneri fiscali, spese notarili, imposte e tasse) devono essere sostenuti dalla banca surrogante.
Diritti e doveri della Banca Passiva
La Banca Passiva è la banca sostituita, ovvero la “banca surrogata”.
I principali diritti della banca passiva:
- La banca passiva ha diritto ad ottenere che le altre parti contrattuali rispettino i principi di correttezza e di buona fede. Non rientra, invece, tra i diritti della medesima, ricevere un preavviso da parte del cliente di volersi avvalere della surrogazione.
I principali doveri della banca passiva:
- Con l’avvio della procedura di surrogazione, l’istituto surrogato ha l’obbligo di collaborare con la banca attiva mettendo a disposizione tutta la documentazione necessaria.
- La banca passiva deve rispondere tempestivamente alla richiesta di avvio della procedura, consentendo il perfezionamento dell’atto entro i trenta giorni richiesti per legge.
- Alla banca surrogata è preclusa l’applicazione di “penali o altri oneri di qualsiasi natura” a danno del mutuatario, relativamente all’estinzione del mutuo originario.
Disciplina fiscale
Il contratto di mutuo per surrogazione è stato sottoposto ad una disciplina fiscale particolare, volta ad agevolare la portabilità di tali contratti.
Ai sensi del comma 4-bis dell’art. 8 del d.l. n. 7/2007: il nuovo mutuo è infatti esente dall’ imposta sostitutiva, nonché da quelle di registro, ipotecaria e di bollo. Unica imposta a trovare applicazione è la tassa ipotecaria (imposta fissa pari ad euro 35,00 ) dovuta per l’annotazione a margine dell’iscrizione.
Ruolo del Notaio
Compito del Notaio è quello di eseguire tutti gli accertamenti utili e necessari a garantire la banca circa l’identità e la capacità di agire delle parti che intervengono all’atto, la corretta identificazione del bene già oggetto di ipoteca e l’assenza di ulteriori formalità pregiudizievoli, fatta eccezione appunto per l’ipoteca che sarà oggetto di annotazione.
L’atto di surroga deve essere stipulato in forma notarile, e pertanto con atto pubblico ovveroscrittura privata autenticata,al fine di:
1. poter procedere all’annotamento nei pubblici registri immobiliari;
2. attribuire all’atto la forza di“titolo esecutivo”, consentendo alla banca – qualora il debitore (mutuatario) non adempia agli obblighi di restituzione della somma finanziata – di agire direttamente in esecuzione contro lo stesso, senza la necessità di una specifica sentenza di condanna.
Documenti da presentare
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