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Societario

Notaio Arcioni | Atti Societari

Società di capitali

Le società di capitali

Le società di capitali sono la S.p.A. (società per azioni), la S.a.p.a. (società in accomandita per azioni), la S.r.l. (società a responsabilità limitata), la S.r.l.s. (società a responsabilità limitata semplificata). Sono organizzazioni di persone e mezzi per l’esercizio in comune di un’attività produttiva.

La costituzione di società di capitali è indicata per lo svolgimento di attività economiche di dimensioni medio/grandi; presentano i vantaggi di limitare il rischio imprenditoriale al solo valore della quota di capitale conferita nonché di permettere la raccolta di capitali, anche ingenti, necessari per la realizzazione dell’attività d’impresa.
La società di capitali sono dotate di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale perfetta infatti rispondono delle obbligazioni sociali solo con il loro patrimonio. I soci sono responsabili solo nei limiti della propria quota ed il loro patrimonio rimane quindi distinto da quello della società.
Le società di capitali nascono con un contratto sottoscritto dai soci costituenti (“atto costitutivo”) e sono disciplinate dallo Statuto sociale, che ne stabilisce le regole fondamentali di funzionamento.

Tipologie di società di capitali

Si distinguono le seguenti possibili tipologie di costituzione di società di capitali:

  • Società per azioni (SPA)
    La SPA è la forma societaria più utilizzata per le imprese medio-grandi e grandi. Le partecipazioni dei soci sono rappresentate da titoli trasferibili, ossia le azioni.E’ previsto un capitale sociale minimo di euro 50.000,00 (non più 120.000,00) e, oltre all’organo amministrativo, è obbligatorio nominare anche il Collegio sindacale.
  • Società a responsabilità limitata (SRL)
    La SRL è la forma societaria più utilizzata per le piccole e medie imprese. Le partecipazioni dei soci sono rappresentate da quote.
  • Società a responsabilità limitata semplificata (SRLS)
    La costituzione di società a responsabilità limitata semplificata è esente da onorari notarili e imposta di bollo (ma non da imposta di registro).La SPA e la SRL possono anche essere con un unico socio. In questo caso la società è detta unipersonale. 
  • Società in accomandita per azioni (SAPA)
    La SAPA è il tipo di società di capitali meno diffuso in Italia ed è soprattutto utilizzata come “cassaforte di famiglia” dei gruppi imprenditoriali che intendono tutelarsi da scalate azionarie da parte di terzi. Il capitale sociale è diviso in azioni ed i soci sono suddivisi in accomandanti e accomandatari.
  • Società cooperative (COOP). La COOP è una società a capitale variabile, costituita per gestire in comune un’attività d’impresa, con lo scopo di offrire beni, servizi o occasioni di lavoro ai propri soci a condizioni più favorevoli di quelle di mercato.
Ruolo del Notaio nella società di capitali

La legge richiede espressamente l’intervento del notaio ai fini della costituzione di società di capitali, a pena di nullità dell’atto.

Il notaio ha il compito specifico di:

  • verificare il rispetto delle norme di legge inderogabili;
  • leggere e spiegare in modo esauriente alle parti il contenuto e gli aspetti legali dell’atto costitutivo e dello Statuto che regola il funzionamento della società;
  • effettuare l’iscrizione degli atti costitutivi delle società presso il Registro delle Imprese.

Il nostro Studio mette a disposizione delle parti la sua esperienza qualificata in campo societario, occupandosi della redazione dell’atto costitutivo e dello Statuto, con particolare riferimento all’elaborazione delle clausole più adatte alle esigenze concrete, per poter aprire validamente una società di capitali.

L’adozione di uno Statuto sociale adeguato è fondamentale, consentendo una migliore organizzazione della propria attività imprenditoriale oltre ad un’accertata riduzione generale dei costi.

Come si costituisce una Srls?

La società a responsabilità limitata semplificata è una forma di s.r.l. la cui costituzione è agevolata dal punto di vista dell’ammontare del capitale sociale necessario (superiore a 1 euro e inferiore a 10.000 euro) e dei costi da sostenere e può essere costituita solo da persone fisiche.

La S.r.l.s. può essere costituita con contratto o atto unilaterale redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico (D.M. n. 138 del 2012).

Le clausole previste nel modello standard sono inderogabili.

L’atto costitutivo deve indicare:

  1. le generalità, il domicilio e la cittadinanza di ciascun socio;
  2. la denominazione sociale contenente l’indicazione “s.r.l.s.”, il comune ove è posta la sede sociale (art. 111 ter disp. att. c.c.) e le eventuali sedi secondarie;
  3. l’ammontare del capitale sociale pari almeno ad 1 euro ed inferiore a 10.000 euro sottoscritto al momento della costituzione ed interamente versato all’organo amministrativo;
  4. l’oggetto sociale; le quote di partecipazione di ciascun socio; le norme relative al funzionamento della società; le persone cui è affidata l’amministrazione e l’eventuale soggetto incaricato del controllo;
  5. il luogo e la data di sottoscrizione;
  6. gli amministratori che possono anche essere scelti tra i non soci.

AMMONTARE SPESE COSTITUZIONE SRLS

L’atto costitutivo e l’iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritti di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili. (Art. 3 co. 3 D.L. 1/2012 conv. con modif. dalla L. 27/2012).

Sono previste solo le seguenti imposte: 200 euro di imposta di registro; 120 euro di diritti camerali annuali e se Srls con socio unico anche 90 euro di diritti camerali. 

 

Operazioni straordinarie

L’assemblea delle società di capitali può deliberare la modifica del contenuto dello Statuto ovvero, al fine di far fronte ad esigenze sopravvenute, può decidere di compiere un’operazione che comporti la variazione dell’entità del capitale sociale o un radicale mutamento dell’assetto organizzativo della società stessa(cosiddette “operazioni straordinarie”).

La legge prescrive che le decisioni di modifica dello Statuto, comportando un notevole impatto sull’organizzazione e sulla vita della società, siano verbalizzate dal notaio. Sono altresì affidate al notaio le operazioni straordinarie più rilevanti delle società (sia di persone che di capitali), quali trasformazioni, fusioni, scissioni, emissione di prestiti obbligazionari.

Il notaio, a seguito dell’accertamento delle condizioni stabilite dalla legge,richiede l’iscrizione dell’atto presso il Registro delle Imprese. L’iscrizione conferisce efficacia all’atto.

Il nostro Studio è in grado di offrire alla propria clientela una consulenza altamente qualificata in campo societario, sia con riguardo alla predisposizione delle clausole statutarie più adatte alle concrete esigenze dei soci e delle società, sia con riguardo alla consulenza ed assistenza nelle operazioni straordinarie economicamente più rilevanti (trasformazioni, fusioni, scissioni, aumento e riduzione del capitale, ripianamenti delle perdite e ricostituzione del capitale, emissione di prestiti obbligazionari, ecc..).

Cessione di quote di Srl

Nelle società di capitali la quota di partecipazione al capitale sociale è in genere liberamente trasferibile.

Nelle SPA i trasferimenti delle azioni avvengono di regola attraverso la cosiddetta “girata azionaria” (che viene annotata sul certificato). Nelle SRL invece le quote vengono cedute mediante un vero e proprio atto di cessione, sottoscritto dal venditore (il socio uscente – in tutto o in parte) e dall’acquirente (il socio entrante).

Gli Statuti delle SRL possono certamente prevedere clausole che sottopongono a limiti o condizioni i trasferimenti delle quote sociali (art. 2469 del codice civile). Le clausole più note e utilizzate in proposito sono le cosiddette clausole di prelazione: in tal caso ai soci che restano in società è riconosciuto il diritto di prelazione nell’acquisto della quota oggetto di cessione, al fine di evitare l’ingresso in società di soci sgraditi.

A seguito della riforma del diritto societario (in vigore a partire dal 2004), nessun socio può essere costretto a restare in una SRL: qualora pertanto lo Statuto sociale preveda l’assoluta intrasferibilità della quota (ovvero sottoponga il trasferimento al “mero gradimento” degli altri soci o degli amministratori), la legge concede comunque a tutti i soci il diritto di recedere liberamente dalla società, con conseguente diritto al rimborso della propria partecipazione.

EFFICACIA E PUBBLICITA’ DELLA CESSIONE DI QUOTE DI SRL

Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito dell’atto di cessione presso il Registro delle imprese (art. 2470 del codice civile). Non rileva invece più l’ormai solo eventuale iscrizione del trasferimento nel “Libro dei soci”, la cui tenuta obbligatoria nelle SRL è stata infatti abolita dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Il deposito presso il Registro delle imprese ha un altro importante effetto: nel caso di eventuale conflitto tra più acquirenti della stessa partecipazione prevale infatti colui che per primo ottiene l’iscrizione del trasferimento nel Registro delle imprese, purché in buona fede.

CESSIONE QUOTE SRL CON O SENZA NOTAIO

Fino al 2008 gli unici soggetti autorizzati a depositare gli atti di cessione di quote di SRL erano i notai.

La Legge 133/2008 ha previsto una nuova modalità di deposito degli atti di trasferimento delle quote di SRL. L’art. 36, comma 1bis della citata legge dispone infatti che l’atto di cessione delle quote di SRL può essere sottoscritto con firma digitale ed è depositato, entro trenta giorni, presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato – iscritto nella sezione A dell’Albo “Commercialisti” – munito della firma digitale e allo scopo incaricato dai legali rappresentanti della società.

Con la pubblicazione del provvedimento n. 2012/45204 l’Agenzia delle Entrate ha disposto che i notai vadano ad aggiungersi ai commercialisti per la registrazione telematica della cessione quote di SRL sottoscritta con firma digitale.

Ruolo del Notaio nella cessione di quote di Srl

Il notaio chiamato ad autenticare l’atto di cessione ha il compito di verificare presso il Registro delle imprese la titolarità e la corretta intestazione della partecipazione ceduta, in modo tale che non vi siano dubbi sull’identità dei proprietari e sull’oggetto del trasferimento.

Il notaio verifica altresì che la partecipazione ceduta non sia gravata da formalità pregiudizievoli e che siano rispettate le eventuali clausole di prelazione o limitazione relative al trasferimento delle quote. Questo tipo di accertamento è decisamente importante, essendo oggi venuto meno – come visto – il “filtro” della trascrizione della cessione sul Libro dei soci.

Non rientra invece nell’ambito dell’attività notarile la verifica dell’effettiva consistenza del patrimonio della società, né l’informazione sul contenuto dello statuto sociale. Se la società è proprietaria di immobili, è tuttavia opportuno verificare che tali immobili non siano gravati da formalità pregiudizievoli.

Vidimazione/ bollatura libri sociali e contabili

A norma dell’art. 2421 c.c. le società di capitali sono obbligate alla bollatura e alla numerazione dei seguenti libri:

  1. Il libro dei soci  (facoltativo per le Srl)
  2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
  3. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione
  4. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo
  5. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo della gestione
  6. Il libro delle obbligazioni
  7. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti
  8. Il libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell’art. 2447 sexies c.c.

Tale obbligo quindi sussiste per le società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni, società cooperative e società consortili.

Non esiste alcun obbligo di bollatura per:

  • Imprese individuali
  • Società di persone
  • Consorzi con attività esterna
  • Associazioni
  • Fondazioni

L’art. 8 della legge n. 383 del 18/10/2001, ha soppresso l’obbligo della bollatura, fermo restando l’obbligo della numerazione progressiva per:

  • Libro giornale
  • Libro inventari
  • Libri previsti dalla normativa fiscale

Pertanto per tali libri la bollatura è facoltativa.

 

Tassa di concessione governativa

Le S.p.a., le S.r.l., le S.r.l.s. e la S.a.p.a. e le società consortili sono tenute a pagare la tassa di concessione governativa annuale pari a:

309,87 euro, se il capitale sociale (alla data del 1° gennaio dell’anno in cui la tassa viene pagata) non supera i 516.456,90 euro;

516,46 euro, se il capitale sociale (alla data del 1° gennaio dell’anno in cui la tassa viene pagata) è maggiore.

Per le società di persone, società cooperative, associazioni e fondazioni e per i libri contabili è dovuta una tassa di concessione governativa pari a 67 euro ogni 500 pagine o frazione di pagina.

Le cooperative edilizie pagano una tassa di concessione governativa di 16,75 euro ogni 500 pagine o frazioni di pagina.

Le cooperative sociali e le Onlus sono esenti dal pagamento della tassa di concessione governativa.

La tassa di concessione governativa, che resta sempre la stessa indipendentemente dal numero dei libri e delle pagine, può essere pagata tramite modello F24 (codice tributo 7085 – Tassa annuale vidimazione libri sociali) entro il 16 marzo di ogni anno ovvero per le imprese di nuova costituzione anche utilizzando un bollettino postale recante il codice 6007 intestato all’Agenzia delle Entrate.

Marche da bollo: per ogni libro è prevista l’apposizione di una marca da bollo da 16 euro per ogni 100 pagine o frazioni di pagine.

Le cooperative sociali e le Onlus sono esenti dal pagamento dell’imposta di bollo.

Società di persone

Le società di persone

Le società di persone sono società organizzate in funzione della persona dei soci, i quali generalmente si occupano della loro organizzazione e gestione, prestandovi il proprio lavoro.

Le società di persone sono soggetti di diritto non dotati di personalità giuridica, la cosiddetta autonomia patrimoniale imperfetta, pertanto i soci possono essere tenuti a rispondere delle obbligazioni sociali con il proprio patrimonio personale. Il codice civile (artt. 2251 e ss.) individua tre tipologie di società di persone che esercitano la propria attività sotto una specifica ragione sociale:

  1. la società semplice (SS), nella quale tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, salvo patto contrario. La società semplice non può esercitare attività di natura commerciale;
  2. la società in nome collettivo (SNC), nella quale tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali (il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi);
  3. la società in accomandita semplice (SAS), nella quale i soci accomandatari si occupano della gestione sociale e rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, mentre i soci accomandati rispondono limitatamente alla quota conferita.
Come si costituisce una società di persone?

Le società di persone possono essere costituite per lo svolgimento di attività economiche di dimensioni medio piccole e, rispetto alle società di capitali, presentano il vantaggio di avere una gestione più semplice ed economica, anche dal punto di vista fiscale.

Le società di persone nascono con un contratto stipulato dai soci fondatori(“atto costitutivo”)e sono disciplinate dai Patti socialiche ne stabiliscono le regole fondamentali di funzionamento.

Nelle società di persone non esiste un importo minimo del capitale sociale né è necessario procedere al suo versamento.

Ruolo del Notaio nella società di persone

Il notaio è chiamato ad autenticare l’atto costitutivo delle società di persone, ai fini della sua registrazione e del successivo deposito presso il Registro delle imprese.

Il notaio ha altresì il compito di verificare il rispetto delle norme di legge inderogabili e la sussistenza dei requisiti essenziali richiesti dalla legge ai fini della costituzione della società.

In sede di stipula, il notaio non solo deve leggere ma deve anche spiegare in modo esauriente il contenuto dell’atto costitutivo nonchè consigliare le parti in modo imparziale sugli aspetti legali connessi all’atto stipulato e spiegare loro il regime di responsabilità patrimoniale che assumeranno.

Cessione partecipazione in società di persone

Nelle società di persone (società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice)la quota di partecipazione al capitale sociale è in linea di principio trasferibile solo con il consenso di tutti i soci. Si ritiene possibile che venga ceduta sia l’intera partecipazione sia parte della stessa.

La cessione di partecipazione in società di persone, di regola, implica anche la modifica dei Patti sociali.

La cessione della partecipazione in una società di persone comporta lo scioglimento del vincolo sociale relativamente al socio cedente, il quale resta comunque responsabile delle obbligazioni sociali sorte prima della cessione (ovviamente nella misura propria del tipo di società partecipata e della qualifica in essa rivestita).

E’ importante sottolineare infine che la cessione della partecipazione sociale in una SNC o in una SAS non equivale anche a cessione dei beni sociali. In assenza di esplicite pattuizioni da inserire in atto (cosiddette “clausole di garanzia”), l’acquirente della partecipazione non potrà quindi invocare garanzie o tutele particolari se i beni della società in cui subentra sono diversi da come considerati, presentano vizi ovvero sono gravati da vincoli pregiudizievoli.

 

Ruolo del Notaio nella cessione

Il notaio è chiamato ad autenticare l’atto di cessione della partecipazione, ai fini della sua registrazione e del successivo deposito presso il Registro delle imprese.

Il notaio verifica presso il Registro delle imprese la titolarità e la corretta intestazione della partecipazione ceduta nonché quali siano i soggetti legittimati alla modifica dei patti sociali, i quali devono intervenire in atto a prestare il loro consenso.

Il notaio verifica altresì che la partecipazione ceduta non sia gravata da formalità pregiudizievoli e che siano rispettate le eventuali clausole di limitazione relative al suo trasferimento.

Qualora i contraenti manifestino anche l’interesse ad inserire in atto particolari clausole di garanziarelative ai beni sociali, il notaio avrà cura di redigere tali clausole in conformità alla volontà delle parti.

Non rientra invece nell’ambito dell’attività notarile la verifica dell’effettiva consistenza del patrimonio della società.

Fusioni, cessioni, affitto e scioglimento

Fusione transfrontaliera

Si parla di fusione transfrontaliera quando le società partecipanti alla fusione sono di nazionalità diversa.

 La materia trova una disciplina generale nell’art. 25 comma 3 della L. n. 218/95 secondo il quale “… le fusioni di enti con sede in Stati diversi hanno efficacia soltanto se posti in essere conformemente alle leggi di detti Stati interessati”.

Tale ultima disposizione, statuisce il cosiddetto “criterio distributivo”, in forza del quale gli adempimenti relativi all’attività “individuale e preparatoria“ della fusione (ad esempio la redazione del progetto di fusione e  lo svolgimento dell‘assemblea di  fusione) devono essere eseguiti in conformità alle norme della propria legge nazionale di ciascuna delle società partecipanti, mentre quelli relativi all’attività “congiunta”, da parte delle singole società, oppure quando sussista una interrelazione tra la posizione di una società e quella dell’altra (ad esempio la stipula dell‘atto di fusione, la pubblicità e gli effetti) devono essere osservati i criteri previsti da tutti gli ordinamenti nazionali che ne sono coinvolti.

Il d.lgs. 30 maggio 2008 n. 108 che detta finalmente una disciplina italiana organica delle fusioni transfrontaliere ha dato attuazione alla direttiva 2005/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere (c.d. decima direttiva). 

Disciplina applicabile Fusione transfrontaliera

Il decreto ribadisce l’applicazione del criterio distributivo ma lo integra prevedendo che in caso di conflitto tra norme di ordinamenti diversi, troverà applicazione la legge della società risultante dalla fusione, facendo salve le norme nazionali che sono ritenute di applicazione necessaria.

Diritto di recesso: L’operazione di fusione riconosce al socio non consenziente il diritto di recesso che sarà regolato dalla legge della società da cui si recede.

Progetto di fusione: Il contenuto del progetto di fusione viene arricchito con altri contenuti (ad esempio le informazioni sulle procedure di coinvolgimento dei lavoratori nella definizione dei loro diritti di partecipazione alla società risultante dalla fusione, le ripercussioni sull’occupazione).

Pubblicazione in Gazzetta ufficiale: Almeno 30 giorni prima della data dell’assemblea convocata per la decisione di fusione devono essere pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale alcune informazioni riguardanti ciascuna delle società (italiane e straniere) partecipanti alla fusione: tipo, denominazione, sede statutaria e legge regolatrice; registro delle imprese nel quale è iscritta la società e il numero di iscrizione; modalità di esercizio dei propri diritti da parte dei creditori e dei soci di minoranza e modalità con cui ottenere gratuitamente dalla società tali informazioni.

Relazione dell’organo amministrativo: Essa si arricchisce di ulteriore contenuto (devono essere illustrate le conseguenze della fusione per i soci, creditori e lavoratori) e di ulteriori oneri pubblicitari (deve essere inviata ai rappresentanti dei lavoratori o in assenza di questi, deve essere messa a disposizione dei lavoratori 30 giorni prima dell’assemblea della decisione sulla fusione).

Decisione sulla fusione: l’efficacia della delibera di approvazione del progetto può essere subordinata all’approvazione con successiva delibera da parte dell’assemblea delle modalità di partecipazione dei lavoratori nelle società risultanti dalla fusione.

Certificato preliminare: A richiesta della società italiana partecipante alla fusione, il Notaio rilascia senza indugio il certificato attestante il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione. Per le società estere partecipanti all’operazione sarà compito di ogni stato membro designare l’organo giurisdizionale, il Notaio o altra autorità competente per controllare la legittimità della fusione.

Atto di fusione: Si impone la forma dell’atto pubblico indipendentemente dalle norme nazionali comunitarie applicabili all’atto di fusione. Esso è redatto dall’autorità competente dello Stato la cui legge è applicabile alla società risultante dalla fusione o, qualora tale legge non preveda che la fusione risulti da atto pubblico, dal Notaio italiano. Ove invece redatto, l’atto pubblico straniero deve essere depositato presso un Notaio italiano ai fini dell’iscrizione nel Registro delle Imprese dove ha sede la società italiana partecipante alla fusione.

Controllo di legittimità: Se la società risultante dalla fusione è una società italiana, il Notaio, entro 30 giorni dal ricevimento di tutti i certificati preliminari e della delibera di approvazione del progetto comune di fusione, espleta il controllo di legittimità sull’attuazione della fusione rilasciandone apposita attestazione. Se la società risultante dalla fusione è una società di altro Stato membro il controllo di legittimità è espletato dall’autorità all’uopo designata da tale Stato.

Pubblicità: Se la società risultante dalla fusione è una società italiana, entro 30 giorni dal controllo di legittimità, unitamente all’attestazione di legittimità ed ai certificati preliminari, l’atto di fusione deve essere depositato per l’iscrizione nei R.I. dove hanno sede le società italiane partecipanti alla fusione e la risultante dalla fusione; se invece la società risultante dalla fusione è una società straniera, nello stesso termine, unitamente all’attestazione del suddetto controllo l’atto pubblico di fusione deve essere depositato nel R.I. dove ha sede la società italiana partecipante alla fusione.

Effetti: Se la società risultante dalla fusione è una società italiana, la fusione  ha effetto con l’iscrizione dell’atto di fusione nel R.I. del luogo ove ha sede tale società.  In questo caso l’ufficio del R.I. della società risultante dalla fusione comunica immediatamente al corrispondente ufficio del R.I. di ciascuna società partecipante alla fusione che l’operazione ha acquistato efficacia, affinché provveda alla relativa cancellazione; se la società risultante dalla fusione è una società straniera, la data dalla quale la fusione ha effetto è determinata dalla legge applicabile a tale società.  In tal caso la società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera è cancellata dal R.I. a seguito della comunicazione, da parte del R.I. in cui è iscritta la società risultante dalla fusione transfrontaliera, che questa ha acquistato efficacia, purché si sia provveduto all’iscrizione dell’atto di fusione presso il R.I. dove ha sede la società italiana.

Partecipazione dei lavoratori: Se prima della fusione i lavoratori di una delle società godevano di un regime di partecipazione all’interno della società, essi devono poterne beneficiare anche dopo la fusione.

Cessione di Azienda

L’azienda si può trasferire sia attraverso la cessione vera e propria sia mediante la stipula di un contratto di affitto di azienda.

La cessione di azienda è il contratto che ha per oggetto la compravendita vera e propria di un’azienda (oppure un ramo di essa) e dei beni che ne sono oggetto.

Le Parti sono libere di regolare gli aspetti principali del contratto di cessione, tenendo comunque sempre presente le disposizioni di legge applicabili:

  • l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti aziendali (ad es. i contratti con i fornitori) stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale, ma vi è la possibilità di derogare per comune volontà delle parti (art. 2558 del codice civile);
  • la cessione dei crediti relativi all’azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese (art. 2559 del codice civile);
  • il cedente non è liberato dai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito. Nel trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei debiti anche l’acquirente dell’azienda, se essi però risultano dai libri contabili obbligatori (art. 2560 del codice civile);
  • ai sensi dell’art. 36 della Legge 27 luglio 1978 n. 392, il cedente dell’azienda può cedere all’acquirente il contratto di locazione dell’immobile dove si esercita l’azienda, anche senza il consenso del locatore, “purché venga insieme ceduta o locata l’azienda, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento”;
  • i rapporti di lavoro con i dipendenti sono regolati ai sensi dell’art. 2112 del codice civile: in caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento.
Profili fiscali nella cessione di Azienda

La cessione di azienda non rientra nel campo di applicazione dell’IVA, ai sensi dell’art. 2, III comma, lettera b), del D.P.R. 26/10/1972 n. 633: l’atto di cessione d’azienda è pertanto soggetto all’imposta di registro in misura proporzionale (applicata sul valore complessivo delle attività che compongono l’azienda o il ramo d’azienda, comprensivo di avviamento,detratte le passività cedute e risultanti dalle scritture contabili obbligatorie).

Le aliquote applicabili sono differenziate a seconda della natura dei beni che compongono l’azienda ceduta: il trasferimento a titolo oneroso di beni mobili o di altri diritti sconta, ad esempio, il 3%, i fabbricati e le relative pertinenze il 7%, ecc.. Si specifica che “ai fini dell’applicazione delle varie aliquote le passività si imputano ai diversi beni mobili e immobili in proporzione al loro rispettivo valore” (art. 23, IV comma del DPR 131/1986).

    Il ruolo del Notaio nella cessione di azienda

    I contratti che hanno per oggetto la cessione di azienda devono essere stipulati con atto notarile, per poter essere pubblicati presso il competente Registro delle imprese. La consulenza di un professionista particolarmente qualificato nel campo giuridico come il Notaio potrà inoltre risultare particolarmente indicata al fine di:

    • evidenziare tutti gli elementi essenziali richiesti dalla legge per la validità del contratto (come ad esempio la menzione dell’oggetto, del corrispettivo, la durata, le eventuali menzioni urbanistiche in presenza di immobili aziendali, ecc.);
    • procedere alla puntuale descrizione dei beni e diritti oggetto dell’azienda trasferita;
    • aiutare le Parti ad elaborare ed inserire in atto le clausole e le previsioni più adatte al caso concreto.

    Il Notaio non è invece chiamato ad accertare né la continuità delle iscrizioni dell’azienda nel Registro delle imprese, né l’effettiva titolarità dei vari permessi e licenze.

    Affitto di Azienda

    L’affitto di azienda è il contratto con il quale un soggetto (detto locatore o concedente) concede ad un altro (affittuario) il diritto di utilizzare la propria azienda, oppure un ramo di essa, per una durata stabilita e dietro il pagamento di un corrispettivo (canone).

    L’affitto di azienda è uno strumento molto duttile e utilizzato in ambito commerciale, in quanto consente di far fronte a molteplici esigenze organizzative e imprenditoriali senza dover cedere definitivamente il complesso aziendale.

    Le Parti, nel rispetto della legge, possono regolare liberamente gli aspetti principali e le clausole del contratto di affitto (oggetto, corrispettivo, durata, regolazione dei debiti e crediti, garanzie, diritto di recesso, conseguenze in caso di mancato pagamento dei canoni ovvero di fallimento dell’affittuario, ecc..). I contratti aziendali a prestazioni corrispettive in essere (ad es. i contratti con i fornitori) sono automaticamente trasferiti in capo all’affittuario, ma vi è la possibilità di derogare per comune volontà delle parti (art. 2558 c.c.), mentre per i debiti dell’azienda è possibile stabilire che restino a carico della Parte locatrice.

      Profili fiscali nell'affitto di Azienda

      Il regime fiscale dell’affitto d’azienda è piuttosto articolato e richiede particolare attenzione.

      La consulenza del Notaio, responsabile per il versamento dell’imposta di registro, è particolarmente rilevante nell’ambito delle imposte indirette. L’affitto di azienda configura generalmente un’operazione imponibile ai fini IVA, soggetta pertanto ad imposta di registro in misura fissa.

      Risulta importante sottolineare come la ricorrenza di particolari presupposti (come nel caso dell’imprenditore individuale che affitta l’unica azienda posseduta) può tuttavia condurre all’applicazione di regimi fiscali differenti e più onerosi, da valutare caso per caso.
      Al riguardo, merita anche particolare attenzione il caso dell’affitto di un’azienda con sostanziale prevalenza del valore dei fabbricati. Il D.L. n. 223/2006 ha infatti introdotto una norma antielusiva volta a impedire l’occultamento, sotto la più conveniente veste formale dell’affitto di azienda, di operazioni che sostanzialmente rappresentano vere e proprie locazioni di immobili (fiscalmente più onerose).

      Il ruolo del Notaio nell'affitto di azienda

      I contratti che hanno per oggetto l’affitto di azienda devono essere stipulati con atto notarile, per poter essere pubblicati presso il competente Registro delle imprese. La consulenza di un professionista particolarmente qualificato nel campo giuridico come il Notaio potrà inoltre risultare particolarmente indicata al fine di:

      • evidenziare tutti gli elementi essenziali richiesti dalla legge per la validità del contratto (come ad esempio la menzione dell’oggetto, del corrispettivo, la durata, le eventuali menzioni urbanistiche in presenza di immobili aziendali, ecc.);
      • procedere alla puntuale descrizione dei beni e diritti oggetto dell’azienda trasferita;
      • aiutare le Parti ad elaborare ed inserire in atto le clausole e le previsioni più adatte al caso concreto.

      Il Notaio non è invece chiamato ad accertare né la continuità delle iscrizioni dell’azienda nel Registro delle imprese, né l’effettiva titolarità dei vari permessi e licenze.

      Il Notaio nello scioglimento e liquidazione

      Il notaio ha il dovere di verbalizzare le delibere assembleari di scioglimento e liquidazione delle società di capitali nonché di autenticare gli atti di scioglimento relativi alle società di persone, effettuando la loro registrazione in Agenzia delle Entrate ed i relativi depositi obbligatori presso il competente Registro delle imprese.

      Il nostro Studio è in grado di dare un’efficace assistenza al cliente nell’ambito delle operazioni relative agli scioglimenti societari, redigendo i relativi atti ed offrendo la propria consulenza anche con riguardo alla verifica del rispetto della procedura di legge e della corretta delimitazione dei poteri da attribuire all’organo liquidatorio.

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