Logo Notaio Alessandro Arcioni - Verbania

Piazza Castello 27/B | 28921 Verbania (Intra)
t/f/whatsapp 0323 – 288547 | notaio.arcioni@gmail.com
Lun -Ven: 9:00 – 13:00 | 14:00 – 18:00
Sabato solo su appuntamento

Notizie a cura del Notaio Alessandro Arcioni

Non udenti: normativa per la stipula di atti notarili

Varie

Per le persone parzialmente o completamente non udenti esiste una precisa normativa per la stipula di atti notarili.

L’art. 56 della legge notarile prevede che se una delle parti sia INTERAMENTE priva dell’udito, questa dovrà leggere personalmente l’intero atto e i relativi documenti allegati.

La norma ha la chiara finalità di tutelare il comparente affetto da sordità, garantendogli il diritto di leggere personalmente l’atto (normalmente letto alle parti dal notaio).

La Cassazione, mediante la sentenza n. 24726 del 3 ottobre 2019, si è espressa relativamente all’ambito di applicazione del predetto articolo 56 della L. 89/1913, stabilendo che in tema di stipula degli atti notarili, la lettura dell’atto da parte del contraente sordo è necessaria non solo quando questi è affetto da sordità totale, ma anche quando la minorazione sia talmente grave da impedire, pur con l’uso di apparecchiature, quella percezione uditiva che possa dargli la comprensione di ciò che è stato inserito nell’atto medesimo come manifestazione della sua volontà.

L’avverbio “interamente” utilizzato dal legislatore non deve essere inteso in modo restrittivo: la lettura dell’atto notarile può rendersi necessaria non solo in caso di sordità totale, ma anche quando il deficit uditivo sia talmente grave da impedire la percezione e la comprensione di quanto è inserito nell’atto medesimo.

Ne consegue quindi che il sordo dotato di apparecchio acustico che gli consente di comprendere il senso delle altrui parole non deve leggere il rogito.

Se una delle parti dovesse essere muta o sordomuta le garanzie sono ulteriori in quanto si provvede alla nomina dell’interprete con richiesta al tribunale.

Se la persona muta o sordomuta è in grado di leggere e scrivere, deve leggere l’atto e scrivere alla fine del medesimo, prima delle sottoscrizioni, che lo ha letto e riconosciuto conforme alla sua volontà.

Nel caso non sapesse o non potesse leggere e scrivere, sarà necessario che il linguaggio a segni della medesima, sia inteso anche da uno dei testimoni, o che, come prevedono le norme, intervenga all’atto un secondo interprete.

Articoli recenti

Articoli recenti

Articoli correlati