La Cassazione con la sentenza n. 27614 del 29 ottobre 2019, afferma la responsabilità del notaio per mancata verifica del fallimento del venditore, pur se tale fallimento sia stato dichiarato in luogo diverso da quello dell’attuale residenza e in cui l’atto è stato stipulato.
Così, di fatto, nel fallimento del venditore, si impone al notaio l’obbligo di verificare l’eventuale pendenza di procedure concorsuali su tutto il territorio nazionale.
La Suprema Corte ritiene che il notaio “non abbia assolto all’onere di provare la mancanza di colpa, ai sensi dell’articolo 1218 e 1256 codice civile, essendo tenuto ad estendere le proprie ricerche anche nei luoghi in cui l’alienante aveva risieduto ed esercitato in passato la sua attività imprenditoriale, a nulla rilevando che le ricerche fossero state effettuate nel luogo di attuale residenza, ove da circa due anni aveva impiantato la sua attività imprenditoriale”; ritenendo quindi che non sia assolto l’onere probatorio incombente sul notaio “con la dimostrazione della difficoltà della ricerca richiesta perché riferita a un territorio diverso da quello in cui è stato stipulato il negozio, essendo un impedimento non opponibile dal professionista che, nell’espletare le sue funzioni, in tutto il territorio nazionale ha pieno accesso alle informazioni necessarie a garantire la stabilità degli effetti dell’atto da lui rogato”.
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