Logo Notaio Alessandro Arcioni - Verbania

Piazza Castello 27/B | 28921 Verbania (Intra)
t/f/whatsapp 0323 – 288547 | notaio.arcioni@gmail.com
Lun -Ven: 9:00 – 13:00 | 14:00 – 18:00
Sabato solo su appuntamento

Notizie a cura del Notaio Alessandro Arcioni

Eredità: trascrizione dell’accettazione tacita

Successioni

L’accettazione di una determinata eredità può essere espressa o tacita. L’art. 476 del c.c. dispone che l’accettazione è tacita quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede. 

Pertanto, ogni volta che il soggetto chiamato all’eredità venda o doni o comunque disponga di uno o più beni ricompresi nell’asse ereditario, costui sta anche accettando tacitamente l’eredità da cui questo bene proviene e il notaio deve procedere a trascrivere detta accettazione nei pubblici registri.

Ciò per una serie di ragioni tutte molto importanti:

Tutela di colui che acquista a titolo oneroso e in buona fede dall’erede apparente (art. 534 commi 2 e 3 c.c.).

La trascrizione tacita mette al riparo l’acquirente da qualsiasi azione giudiziale intentata dall’erede vero, anche laddove l’acquirente abbia acquistato da colui che erede non era

Rispetto del principio della continuità delle trascrizioni ex art. 2650 c.c.

In assenza della trascrizione dell’accettazione tacita di eredità, le successive trascrizioni o iscrizioni a carico dell’acquirente non producono effetto e, quindi, quest’ultimo non può far valere il proprio acquisto davanti ai terzi e l’eventuale ipoteca iscritta sul bene a favore di una banca mutuante non si costituisce, cioè non ha valore (salvo il disposto del comma 2 dell’art 2650 c.c. che consente di “sanare” successivamente l’anello mancante nella catena delle trascrizioni);

Procedibilità della procedura esecutiva

Se il bene immobile è oggetto di procedura esecutiva, il Giudice delle Esecuzioni, rilevando l’assenza della trascrizione dell’accettazione tacita di eredità, deve dichiarare l’improcedibilità della procedura e ordinare la cancellazione del pignoramento

In questo senso si inserisce proprio la recente sentenza n. 15597 dell’11 giugno 2019 della Corte di Cassazione, il cui principio di diritto afferma:“In tema di espropriazione forzata immobiliare, è doverosa la richiesta, da parte del giudice dell’esecuzione ai fini della vendita forzata, della certificazione attestante che, in base alle risultanze dei registri immobiliari, il bene pignorato appaia di proprietà del debitore esecutato sulla base di una serie continua di trascrizioni d’idonei atti di acquisto riferibili al periodo che va dalla data di trascrizione del pignoramento fino al primo atto di acquisto precedente al ventennio a decorrere dalla stessa. All’ordinanza di richiesta del primo atto di acquisto ultraventennale effettuata dal giudice dell’esecuzione si applica il regime degli artt. 484, 175, 152 e 154 c.p.c., e alla mancata produzione del suddetto titolo, imputabile al soggetto richiesto, consegue la dichiarazione di chiusura anticipata del processo esecutivo”.

Per una panoramica sull’accettazione dell’eredità visita la sezione dedicata cliccando qui

Articoli recenti

Articoli recenti

Articoli correlati