Il secondo comma dell’art. 29 della legge n. 52 del 1985 prescrive, a pena di nullità che gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
Questa norma introdotta nel 2010 con il DL n. 78, per conseguire l’ambizioso obiettivo dell’allineamento catastale, è stata seguita da un terzo comma, introdotto con il DL n. 50 del 2017 che prevede la possibilità di porre in essere un successivo atto di conferma, stipulato anche da una sola delle parti del precedente negozio, laddove la mancanza del riferimento alle planimetrie depositate in catasto o della dichiarazione, resa dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, ovvero dell’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato non siano dipese dall’inesistenza delle planimetrie o dalla loro difformità dallo stato di fatto.
Conformità catastale: con l’ordinanza n. 21828 del 29 agosto 2019, la Corte di Cassazione ha sancito che la regolarità della condotta del notaio, a fini disciplinari, deve essere valutata al momento della stipula dell’atto, in quanto il divieto imposto al notaio dall’art. 28 della L.N. di ricevere atti espressamente proibiti dalla legge, è violato nel momento stesso della redazione dell’atto rogato dal professionista, segnando la ricezione dell’atto il momento di consumazione istantanea dell’illecito. E ciò vale anche laddove la formulazione della norma contempli la possibilità di una conferma o di una conservazione della validità dell’atto.
Pertanto sussiste la responsabilità disciplinare del notaio per aver ricevuto un atto nullo anche se al momento della pronuncia di condanna l’atto nullo risulti sanato dalla conferma prevista dall’art. 29 ter della L. 52 del 1985.
Va segnalato che detta ordinanza muta radicalmente opinione rispetto alla sentenza n. 29894 del 20 novembre 2018, la quale – sempre in materia di atto nullo confermabile – aveva, invece, ritenuto l’insussistenza della responsabilità disciplinare del notaio, laddove la sanatoria dell’atto nullo fosse intervenuta prima del definitivo accertamento di detta responsabilità da parte della COREDI o del giudice di uno dei gradi successivi.
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